diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3782 del 28/07/1978 (Rv. 393321 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE - ISTITUTO MEDICO-PEDAGOGICO UMBERTO PRIMO DI FIRENZE - ENTE PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - RAPPORTO DI LAVORO CON UN SUPPLENTE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO CON MANSIONI DI EDUCATORE IN VIA CONTINUATIVA - NATURA PUBBLICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393321-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE - ISTITUTO MEDICO-PEDAGOGICO UMBERTO PRIMO DI FIRENZE - ENTE PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - RAPPORTO DI LAVORO CON UN SUPPLENTE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO CON MANSIONI DI EDUCATORE IN VIA CONTINUATIVA - NATURA PUBBLICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'istituto medico-pedagogico "Umberto primo" di Firenze, per fanciulli minorati psichici rientra fra gli enti pubblici di assistenza e beneficienza, in considerazione dei suoi scopi istituzionali e del suo assoggettamento alla disciplina legislativa ed amministrativa propria di detti enti. Pertanto, l'assunzione di un dipendente da parte di tale istituto, ancorche in qualita di supplente ed a tempo determinato, per l'espletamento in via continuativa di mansioni di educatore, costituisce un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le controversie ad esso inerenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)