Sez. L, Sentenza n. 783 del 29/01/1988 (Rv. 457191 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - RITO DEL LAVORO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - RITO DEL LAVORO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ - LIMITI.*
L'art. 1 del d.l. 30 aprile 1981 n. 168 (convertito nella legge 27 giugno 1981 n. 331), istituendo il patrocinio dell'Avvocatura di stato per le controversie relative ai disciolti enti previdenziali nel presupposto dell'avvenuta sostituzione ad essi del competente ufficio del ministero del tesoro, ha determinato l'assoggettamento di dette controversie alla regola del foro erariale. Per contro, nel caso in cui l'atto di appello sia stato proposto dall'ente previdenziale, prima della sua liquidazione e del conseguente patrocinio dell'Avvocatura di stato, innanzi al tribunale competente secondo le norme ordinarie del rito del lavoro, l'applicazione della regola del foro erariale trova limite nella regola della rilevabilità, da parte del giudice, del difetto di Competenza (inderogabile) per territorio non oltre la prima udienza di discussione. (V 3419/87, mass n 452447; (V 3006/84, mass n 435046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)