Sez. 3, Ordinanza n. 1818 del 14/12/1972 Cc. (dep. 12/04/1973) Rv. 123832 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE(PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - SEQUESTRO E PERQUISIZIONE OPERATI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - QUANDO SONO ATTI ISTRUTTORI - DIRITTI DELLA DIFESA - NECESSITA CHE SIA STATO INDIVIDUATO UN INDIZIATO.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE(PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - SEQUESTRO E PERQUISIZIONE OPERATI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - QUANDO SONO ATTI ISTRUTTORI - DIRITTI DELLA DIFESA - NECESSITA CHE SIA STATO INDIVIDUATO UN INDIZIATO.*
Non sempre al sequestro ed alla perquisizione operati dalla polizia giudiziaria e da attribuirsi la natura di atto istruttorio con conseguente Obbligo dell'osservanza delle garanzie difensive. Infatti, il sequestro, in particolare, e a maggior ragione la perquisizione, e atto cautelare la cui funzione e di assicurare la custodia di cose rilevanti per un eventuale processo; esso puo essere, percio, eseguito in qualsiasi momento, a cominciare dalla fase iniziale delle indagini preliminari, sino a quella dibattimentale. Non si puo, quindi, attribuire al sequestro la natura di un atto tipico dell'istruzione, mentre esso, potendo essere eseguito in ognuna delle fasi processuali, rimane qualificato da quella in cui viene attuato e soggetto alle Disposizioni proprie della fase stessa. Le garanzie costituzionali dei diritti della difesa presuppongono, per la loro operativita, la esistenza di un rapporto processuale nei suoi elementi costitutivi, tra i quali l'esistenza di un soggetto passivo gia identificato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 224
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)