Sez. 1, Sentenza n. 7233 del 01/07/1991 (Rv. 472864 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale - Ricorso - Motivo del ricorso - Per violazione di legge | Vizi logici e giuridici della motivazione - Questioni di fatto attinenti a valutazione estimativa o alla misura delle pene pecuniarie - Poteri della commissione tributaria centrale.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale - Ricorso - Motivo del ricorso - Per violazione di legge
Poiché la formula "violazione di legge", usata nell'art. 26 d.P.R. n. 636 del 1972, comprende tutte le violazioni di carattere processuale proprie della decisione impugnata, questa è sindacabile innanzi alla Commissione tributaria centrale anche per vizi logici e giuridici della motivazione, ancorché la statuizione abbia ad oggetto questioni di fatti attinenti a valutazione estimativa o alla misura delle pene pecuniarie con la conseguenza che in tali casi la Commissione tributaria centrale deve limitarsi ad annullare la pronuncia, rinviando nuovamente alla commissione di secondo grado la valutazione estimativa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)