Sez. 3, Sentenza n. 10824 del 08/06/2004 (Rv. 573435 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Magistrato componente di commissione di esame che abbia deliberato l'espulsione di un candidato - Componente del collegio dinanzi al quale l'espulso propone domanda di risarcimento danni nei confronti di altri componenti della stessa commissione - Obbligo di astensione - Sussistenza - Esclusione - Facoltà di astensione - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Il magistrato che è stato componente della commissione esami per avvocato che abbia disposto l'espulsione di un candidato (e che non abbia firmato il provvedimento di espulsione) non ha l'obbligo di astenersi qualora chiamato a far parte del collegio dinanzi al quale viene proposta da parte del candidato espulso l'azione di risarcimento danni nei confronti di altri componenti della commissione di esame, pur avendo la facoltà di astenersi per gravi ragioni di convenienza, come previsto dall'art. 51 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)