Sez. 3, Sentenza n. 9931 del 18/06/2012 (Rv. 623043 - 01)
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - DIVIETO | Clausola di contratto di locazione relativa a divieto di sublocazione e di comodato in favore di terzi - Ospitalità prolungata di prossimi congiunti - Sufficienza a provare la sublocazione od il comodato - Esclusione.
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - DIVIETO
Il divieto di sublocazione o di comodato, previsto da una clausola del contratto di locazione, non può ritenersi violato per il solo fatto che il conduttore abbia ospitato, sebbene per un cospicuo periodo di tempo (nella specie, tre anni), un prossimo congiunto (nella specie, sorella e nipote "ex fratre"), costituendo tale circostanza un mero indizio, privo di rilievo probatorio ai fini della prova dell'inadempimento, se non accompagnato da ulteriori circostanze idonee a dimostrare che il conduttore avesse accordato agli ospiti le facoltà proprie del comodatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Legge 29/07/1978 num. 392 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)