Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 26/07/1968 (Rv. 335272 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - TACITO - ACCETTAZIONE DELLA COSA IN RESTITUZIONE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - TACITO - ACCETTAZIONE DELLA COSA IN RESTITUZIONE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il riconoscimento da parte del venditore del difetto di qualita essenziali delle cose vendute, quale causa impeditiva del verificarsi della decadenza dall'Esercizio dell'Azione di risoluzione per omessa denunzia del difetto da parte del compratore nel termine perentorio di otto giorni dalla scadenza (art 1497, 2 comma in relazione all'art 1495, 2 comma cod civ), non deve essere necessariamente espresso, ma puo essere anche tacito e risultare da fatti concludenti, quali, tra gli altri, l'accettazione da parte del venditore della merce venduta in restituzione. L'accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza del riconoscimento rappresenta un apprezzamento di fatto incensurabile in Sede di legittimita se sorretto da adeguata motivazione immune da errori sul piano logico e giuridico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)