Sez. 1, Sentenza n. 25516 del 16/12/2010 (Rv. 615029 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Domanda del fideiussore opponente di nullità od inefficacia della fideiussione - Mancata contestazione circa la validità del contratto concluso dal debitore principale - Esonero di controparte dall'onere della relativa prova - Sussistenza - Dichiarazione d'ufficio della nullità del contratto concluso dal debitore principale - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI
Sussiste violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. allorché il giudice, a fronte della domanda di nullità, proposta dal fideiussore opponente, di una clausola del contratto di fideiussione e di inefficacia dello stesso, abbia, invece, rilevato d'ufficio la mancanza di prova circa la forma scritta del contratto di conto corrente concluso dal debitore principale e la conseguente nullità del medesimo, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., posto che, essendo onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1939, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)