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Sez. 2, Ordinanza n. 17580 del 09/08/2007 (Rv. 600389 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dell'articolo 126 bis, secondo comma, cod. strada - Competenza territoriale a decidere l'opposizione avverso il relativo verbale di contestazione - Giudice del luogo dove ha sede l'organo di polizia procedente - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600389-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

È territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'articolo 126 bis, comma secondo, cod. strada - sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione - il giudice del luogo dove ha sede l'organo di polizia procedente, giacchè l'infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa. (Nella specie il Giudice di Pace di Viareggio, con ordinanza del 9 novembre 2006, aveva sollevato di ufficio regolamento di competenza avverso il decreto dell'8 maggio 2006 del Giudice di Pace di Lucca che lo aveva indicato competente e la S.C. ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Lucca, dove aveva sede la Sezione di Polizia stradale procedente).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 126 bis com. 2, Cod. Strada art. 204 bis com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)