Sez. 5, Sentenza n. 8038 del 03/06/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211638 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Comportamenti di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione dei beni - Idoneità a determinare il fallimento - Non necessaria - Vincolo di causalità - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta non è necessario che le condotte indicate dall'art. 216, comma primo, n. 1 legge fallimentare si pongano in rapporto di stretta conseguenzialità con la dichiarazione di fallimento o con lo stato di decozione, trattandosi di comportamenti che vengono considerati nell'implicita capacità di sottrarre beni alla loro naturale destinazione di supporto economico dell'impresa e tanto basta a giustificare un collegamento con lo stato di decozione e la conseguente procedura esecutiva. Non è quindi necessario cercare un vero e proprio nesso di causalità.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)