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Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 09/07/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165713 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - NULLITÀ INCORSE NEI PRECEDENTI GIUDIZI - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165713-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - NULLITÀ INCORSE NEI PRECEDENTI GIUDIZI - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non sono deducibili nullità incorse nei precedenti giudizi ancorché esse siano riconducibili al novero delle nullità assolute. Queste, infatti, sono superate e travolte dalla preclusione di cui all'art. 544, terzo comma, cod. proc. pen., poiché la sentenza della Corte di Cassazione, inoppugnabile ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen., copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese quelle eventuali nullità deducibili d'ufficio. (Conf mass n 131982; (Conf mass n 132874; (Conf mass n 132875; (Conf mass n 135464).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)