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Sez. L, Sentenza n. 2660 del 25/05/1978 (Rv. 392027 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - CLAUSOLE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE - DISAPPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1978-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392027-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - CLAUSOLE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE - DISAPPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Spetta al giudice ordinario, ove rilevi l'esistenza di un contrasto tra clausole contrattuali recepite nel decreto delegato, che rende efficace erga omnes un contratto collettivo di lavoro, e norme imperative di legge, la disapplicazione di dette clausole, a norma dell'art 5 della legge 14 luglio 1959, n 741, non insorgendo alcuna questione di costituzionalita. (Conf 3392/76, mass n 382176).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)