Sez. 1, Sentenza n. 774 del 04/02/1980 (Rv. 404224 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - SINTETICO - IN GENERE - A CARICO DI SOGGETTO NON IMPRENDITORE COMMERCIALE E NON TASSABILE IN BASE A BILANCIO - PER OMESSA DICHIARAZIONE DI REDDITI - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DI UN REDDITO CONSISTENTE IN SOMME A TITOLO DI INTERESSI DI MUTUO PER UN DETERMINATO ANNO ED INDUTTIVAMENTE RITENUTO SUSSISTENTE PER GLI ANNI PRECEDENTI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - SINTETICO - IN GENERE - A CARICO DI SOGGETTO NON IMPRENDITORE COMMERCIALE E NON TASSABILE IN BASE A BILANCIO - PER OMESSA DICHIARAZIONE DI REDDITI - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DI UN REDDITO CONSISTENTE IN SOMME A TITOLO DI INTERESSI DI MUTUO PER UN DETERMINATO ANNO ED INDUTTIVAMENTE RITENUTO SUSSISTENTE PER GLI ANNI PRECEDENTI.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile, a carico di soggetto non imprenditore commerciale e non tassabile in base a bilancio, la legittimita del ricorso dell'amministrazione finanziaria all'accertamento sintetico od induttivo, ai sensi dell'art 37 terzo comma del DPR 29 gennaio 1958 n 645, per redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare, postula che l'accertamento medesimo sia fondato non su mere ipotesi od illazioni, ma su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. (nella specie, i giudici del merito avevano affermato che la riscossione di somme a titolo di interessi di mutuo, per un determinato anno, non fosse di per se sufficiente, ai fini indicati, a giustificare l'accertamento induttivo di un analogo reddito per gli anni precedenti.La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, e tenuto conto della logica ed esauriente motivazione sulla valutazione degli indizi, ha ritenuto corretta detta statuizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)