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Sez. L, Sentenza n. 1803 del 09/05/1975 (Rv. 375460 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - IMPRESE DEL GAS - CASSE MUTUE - ORGANI DELL'INAM - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - DIRITTO DELL'INAM.*
Stato
decisa il 1975-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375460-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - IMPRESE DEL GAS - CASSE MUTUE - ORGANI DELL'INAM - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - DIRITTO DELL'INAM.*

La cassa mutua per i dipendenti delle aziende private del gas non ha autonomia soggettiva ed e un semplice organo dell'INAM, che solo in linea di fatto agisce come ente distinto da questo istituto. Essa pertanto non ha alcun potere di gestire l'Assicurazione maternita e di esigerne i relativi contributi. (V Cass 1003/73, mass n 363410).*

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 3, Legge 09/01/1963 num. 7 art. 5, Legge 09/01/1963 num. 7 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)