Sez. 3, Sentenza n. 359 del 13/02/1970 (Rv. 345290 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI CONSULENZA - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI CONSULENZA - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Adempie all'Obbligo della motivazione il giudice che disattenda la istanza di un accertamento tecnico osservando che questo non solo non appare concludente per l'incertezza dei dati obbiettivi, su cui dovrebbe svolgersi, ma anche superfluo per essere gli elementi di prova, gia acquisiti, sufficienti per stabilire la dinamica di un incidente stradale. (Conf 361-68, massima n 331329).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)