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Sez. 1, Sentenza n. 2743 del 24/02/2001 (Rv. 546171 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Condanna per reato commesso con abuso di potere o violazione di dovere inerente una pubblica funzione o pubblico servizio - Causa di ineleggibilità - Processo civile sulla nullità dell'elezione - Contemporaneo processo penale di riabilitazione - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546171-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

Non deve farsi luogo a sospensione, in attesa della definizione del giudizio penale di riabilitazione, del processo civile avente ad oggetto l'accertamento dell'ineleggibilità alla carica di sindaco ai sensi dell'art. 1 lett. C) della legge n. 16 del 1992, per aver riportato una condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, non sussistendo tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità né essendo la sentenza che definisce il secondo destinata a fare stato nel primo; infatti, le cause di ineleggibilità operano con riferimento alla data di presentazione della candidatura e la riabilitazione, per essere rilevante ai sensi dell'art. 15, comma quarto "sexies" della legge n. 15 del 1990 - e cioè per escludere l'applicabilità della causa di ineleggibilità - deve sussistere a quel momento.

Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 178

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)