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Sez. 3, Sentenza n. 5300 del 11/10/1979 (Rv. 401895 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - DEPOSITO, NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE, DEL TITOLO FATTO VALERE IN GIUDIZIO - PRESUPPOSTO PROCESSUALE - MANCATA DEDUZIONE DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE AL RILASCIO DEL TITOLO - DEPOSITO DEL TITOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401895-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - DEPOSITO, NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE, DEL TITOLO FATTO VALERE IN GIUDIZIO - PRESUPPOSTO PROCESSUALE - MANCATA DEDUZIONE DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE AL RILASCIO DEL TITOLO - DEPOSITO DEL TITOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il deposito, presso la cancelleria del giudice competente, del titolo fatto valere in giudizio - che e prescritto dal terzo comma dell'art 66 della legge cambiaria - si configura come un presupposto processuale soltanto nel caso di Esercizio dell'Azione causale. Esso, pertanto, non e necessario, allorche, nel giudizio instaurato dalle parti, non si faccia valere il rapporto sottostante al rilascio del titolo cambiario. (V 3078/78, mass n 392528).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)