diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7278 del 28/06/1995 (Rv. 493145 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Indennità di occupazione o di espropriazione o risarcimento del danno per occupazione illegittima o per irreversibile trasformazione del fondo - Pagamento - Soggetto obbligato - Individuazione - Questione relativa - Rilevabilità d'ufficio in sede di appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493145-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

L'individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di espropriazione o di occupazione legittima e al risarcimento del danno per occupazione illegittima, ovvero per l'impossibilità di restituzione del fondo, alla scadenza dell'occupazione legittima, per l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica, non attiene alla "legitimatio ad causam", ma alla titolarità del rapporto controverso e la relativa questione non può, pertanto, essere rilevata di ufficio in sede di appello, rimanendo coperta dal giudicato interno, ove sul punto sia mancato uno specifico motivo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)