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Sez. 1, Sentenza n. 1023 del 21/04/1966 (Rv. 322044 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - PLURALITA DI DOMANDE - DECISIONE LIMITATA AD ALCUNE DI ESSE - ISTRUZIONE ULTERIORE PER LE ALTRE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322044-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - PLURALITA DI DOMANDE - DECISIONE LIMITATA AD ALCUNE DI ESSE - ISTRUZIONE ULTERIORE PER LE ALTRE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La decisione del giudice di merito di pronunziare soltanto su di una parte della domanda e di disporre per la restante parte un'ulteriore istruttoria non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 1345/64; 448/64; 1134/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)