Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra
Testo in vigore al
Art. 7
1. L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dai seguenti articoli:
"Art. 44. - I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª con eta' inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado delle loro invalidita', possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro ed alle sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vegono ascritti alla 1ª categoria senza assegno di superinvalidita' e fruiscono del trattamento corrispondente.
Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi di guerra, che abbiano beneficiato del trattamento di 1ª categoria per incollocabilita', viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10, lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.
L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilita'.
Qualora il Collegio si pronunci per incollocabilita', la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermita' che ha dato luogo alla liquidazione della pensione ed assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma.
Il trattamento di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, ne' con la indennita' di disoccupazione, ed e' liquidato finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
Tale trattamento puo' essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro per il tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso".
"Art. 44-bis. - Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, con eta' inferiore rispettivamente ai 55 ed ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilita' di cui all'articolo 44.
La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, ne' con l'indennita' di disoccupazione.
L'assegno non e' dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e puo' essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore del competente Ufficio provinciale del tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione.
Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennita' di disoccupazione prevista dall'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennita' non cumulabili con l'assegno predetto verra' trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennita' medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtu' dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso".2
Art. 8
1. L'articolo 5 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e' cosi' modificato:
"Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' accordata una indennita' per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nella seguente misura, mensile:
Lettera A ............ L. 40.000
" A-bis ........ " 35.000
" B ............ " 31.000
" C ............ " 22.000
" D ............ " 20.000
" E ............ " 15.000
" F ............ " 15.000
" G ............ " 12.000
L'indennita' e' ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti
Lettera A ............ L. 37.000
" A-bis ........ " 32.000
" B ............ " 28.000
" C ............ " 19.000
" D ............ " 17.000
" E ............ " 12.000
" F ............ " 12.000
" G ............ " 9.000
Ai pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, e' data facolta' della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennita' di accompagnamento.
In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennita' e' ridotta della misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi ed assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
L'indennita' e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".
Art. 9
1. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
"L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine".
Art. 10
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:
"Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali siasi concessa pensione ed assegno rinnovabile ed indennita' per una volta tanto, l'invalido puo' chiederne la revisione senza limite di tempo.
Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte".
Art. 11
1. Il quinto comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
"La nuova pensione ed il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sara' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza" .
Art. 12
1. L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' cosi' modificato:
"Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio.
La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti".
Art. 13
1. Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263.
Art. 14
1. All'articolo 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' aggiunto il seguente comma:
"Sono altresi' equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle norme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte dell'affiliante" .
Art. 15
1. All'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dopo il primo comma viene inserito il seguente:
"Il beneficio di cui al presente articolo viene conservato alla vedova anche se per effetto della morte dell'invalido venga a perdere la cittadinanza italiana".
Art. 16
1. Il terzo comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' cosi' modificato:
"Se il militare ed il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta' e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno ed alla matrigna".
Art. 17
1. Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e' elevato a lire 720.000 annue, e sara' valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.
2. Il trattamento pensionistico concesso ai titolari indicati dall'articolo 62, terzo comma, e dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, puo' essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.
3. La revoca della pensione e' effettuata con le modalita' stabilte dall'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.
Art. 18
1. L'articolo 75 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare o il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagiono' la morte.
In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.
Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto.
Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile gia' da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.
In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare ed il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagiono' la morte".
Art. 19
1. I benefici previsti dagli articoli 46, comma secondo; 60, comma secondo e terzo; 71, lettera a); 76, ultimo comma; 77, comma primo; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono concessi purche', in sede di visita collegiale, gli interessati siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
2. Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli maggiorenni degli invalidi militari o civili, titolari di pensione ed assegno di prima categoria, nonche' per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilita' a proficuo lavoro si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648.
Art. 20
1. Dopo l'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' aggiunto il seguente articolo 86-bis:
"I congiunti dei decorati di medaglia al valor militare che presentino la domanda per conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 85 ed 86, la riversibilita' del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".
Art. 21
1. Dopo la lettera d) dell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' aggiunta la seguente lettera:
"e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro".
Art. 22
1. L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, e' modificato come segue: "L'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente: " I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;
b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita', nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni ed indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;
d) la liquidazione sia stata effettuata ed il decreto dello stato emesso sulla base di documenti falsi".
"Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'art. 110 della presente legge". "Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca ed a riduzione della pensione o dell'assegno e' sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta". "A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato". "Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non puo' mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente articolo 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita'".
Art. 23
1. Al primo comma dell'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' aggiunto il seguente comma:
"Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma fara' parte, altresi', un sanitario specialista in ginecologia".
2. Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente comma:
"Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro".
Art. 24
1. Il primo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
"Le ferite, lesioni o infermita' dalle quali sia derivata la invalidita' o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorita' militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finche', duri la incapacita giuridica.
Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma e' validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di cinque anni, purche' per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa casualmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattivita' sofferto.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma e' di anni dieci".
Art. 25
1. L'articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
"Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purche' si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni".
Art. 26
1. L'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
"Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio ed il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Nei casi in cui le condizioni di eta' o di incapacita' a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.
Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni".
Art. 27
1. L'art. 113, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' cosi' modificato:
"Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni ed alle indennita' regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dello ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale".