Sez. 2 - , Sentenza n. 8919 del 06/04/2017 (Rv. 643544 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Intermediazione finanziaria - Ordinanza ingiunzione ex art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993, emessa nei confronti della società o dell'ente - Azione di regresso dell'ente pagatore verso la persona fisica autrice della violazione - Difese esperibili, in detto giudizio, dal coobligato - Contestazioni sul merito della responsabilità - Condizioni.
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In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ex art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993, la persona fisica autrice materiale della violazione che sia convenuta in regresso, quale coobbligata solidale, dalla società o dall'ente che, destinatari dell'ingiunzione, abbiano provveduto al relativo pagamento senza proporre opposizione avverso la delibera irrogativa della stessa, può, in tale sede, sollevare contestazioni sulla sua responsabilità, all'uopo spiegando tutte le opportune difese, anche sul merito della sanzione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1290, Cod. Civ. art. 1229, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)