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Sez. 3, Sentenza n. 2371 del 19/10/1966 Ud. (dep. 14/03/1967) Rv. 103708 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103708-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Il criterio fondamentale per stabilire se trovi luogo l'aggravante di cui all'art 61 n 7 o l'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen si ricava dal valore della cosa oggetto del reato, mentre le condizioni economiche della parte offesa costituiscono un elemento meramente sussidiario, che va impiegato solo in caso di inidoneita del primo. (Conf, per l'attenuante, 103305, ed ivi citate, 103313, anno 1967' Conf, per l'aggravante, 100657, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7, Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)