diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7204 del 04/09/1987 (Rv. 455323 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE A QUELLO ORDINARIO - MANCANZA - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GRADO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455323-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE A QUELLO ORDINARIO - MANCANZA - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GRADO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

Il mancato passaggio, anche in grado d'appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario, in presenza di una diversa qualificazione della domanda, che escluda la riconducibilità della controversia fra quelle assoggettate a detto rito speciale, non spiega effetti invalidanti sul procedimento e sulla sentenza, ove non determini un difetto di Competenza. (V 5847/83, mass n 430686; (V 2823/82, mass n 420690).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)