Sez. 1, Sentenza n. 18332 del 16/09/2005 (Rv. 584155 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Liquidazione - Parametri seguiti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Immotivato scostamento del giudice nazionale - Vizio di violazione di legge.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sancito dal paragrafo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice di merito nazionale il quale si discosti immotivatamente dai parametri seguiti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo incorre nel vizio di violazione di legge, che consiste non tanto nel predetto scostamento, quanto nella mancata indicazione delle ragioni di esso.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)