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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 12 giugno 1986, causa 183/85

Decisione
decisa il 1986-06-12
ECLI
ECLI:EU:C:1986:247

Epigrafe

Sentenza della Corte (terza sezione) 12 giugno 1986 Nel procedimento 183/85, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Hauptzollamt Itzehoe, convenuto e ricorrente in cassazione, e H. J. Repenning GmbH, Kaltenkirchen, ricorrente e resistente in cassazione, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980 n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), LA CORTE (terza sezione), composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e J. C. Moitinho de Almeida, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: K. Riechenberģ, f. f., amministratore viste le osservazioni presentate: per la ditta Repenning, ricorrente nella causa principale, dall'avv. Landry, del foro di Amburgo, per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico Jörn Sack, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile 1986, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 7 maggio 1985, pervenuta in cancelleria I'11 giugno seguente, il Bundesfinanzhof ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1).
punto 2
Tale questione viene sollevata nell'ambito di una controversia fra lo Hauptzollamt di Itzehoe (in prosieguo : lo « HZA ») e la società Repenning in ordine al valore in dogana di una partita di carne bovina congelata proveniente dall'Argentina e importata da tale ditta nella Repubblica federale di Germania.
punto 3
Con avviso di accertamento del 30 dicembre 1980, lo HZA fissava il valore in dogana della merce importata, in conformità alle dichiarazioni della Repenning, sulla base del prezzo fatturato, del nolo e dell'assicurazione. L'importo dei dazi da corrispondere ammontava in totale a 117210,46 DM. A seguito di un principio di scongelamento, la merce importata aveva subito tuttavia un deperimento che, secondo i periti consultati, risaliva già al momento delle operazioni di carico nel porto argentino e aveva determinato una diminuzione di valore del 17% per l'intera partita.
punto 4
Il 19 gennaio 1981, la Repenning presentava opposizione presso lo HZA avverso l'avviso di accertamento del 30 dicembre 1980 sostenendo che detto avviso non prendeva in considerazione la diminuzione di valore del 17%.
punto 5
Il Finanzgericht, adito a seguito del rigetto dell'opposizione da parte dello HZA, accoglieva il ricorso della Repenning motivando la sua decisione col fatto che il valore di transazione delle merci che è alla base della loro valutazione in dogana, in forza dell'art. 3, n. 1, del precitato regolamento del Consiglio n. 1224/80, va determinato al momento dell'importazione. Di conseguenza, se si verifica un deprezzamento della merce tra la sua spedizione e il suo arrivo nella Comunità, tale elemento va preso in considerazione, come espressamente previsto dall'art. 4, seconda frase, del regolamento della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento del Consiglio n. 1224/80 (GU L 154, pag. 14), così come modificato dal regolamento della Commissione 12 giugno 1981 n. 1580 (GU L 154, pag. 36).
punto 6
Lo HZA interponeva un ricorso in cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof. Senza contestare il deperimento della merce importata dalla Repenning, lo HZA sosteneva che: ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1224/80, il valore di transazione corrisponde al « prezzo effettivamente pagato », per le merci vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità; la presa in considerazione del deterioramento della merce importata è stato previsto solo dal precitato regolamento della Commissione che, entrato in vigore il 16 giugno 1981, non può applicarsi alla controversia nella causa principale.
punto 7
Stando così le cose, il Bundesfinanzhof ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: « Se il valore di transazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80 comprenda l'intero importo del prezzo effettivamente pagato anche qualora, prima del momento determinante per la valutazione, la merce acquistata esente da vizi abbia subito deterioramenti che ne abbiano ridotto il valore e che abbiano determinato un risarcimento al compratore da parte della compagnia che assicura il trasporto, ma non un rimborso da parte del venditore sul prezzo pagato ».
punto 8
Secondo la Repenning, che riprende con termini analoghi la tesi espressa dal Finanzgericht, la nozione di valore di transazione ai sensi dell'art. 3 del precitato regolamento del Consiglio n. 1224/80 non può intendersi restrittivamente ma va determinata, al contrario, in relazione allo stato in cui la merce è importata come confermato dall'art. 4 del precitato regolamento della Commissione 12 giugno 1981, n. 1580.
punto 9
La Commissione ritiene invece che nell'ipotesi in cui lo stato della merce pervenuta nella Comunità non corrisponde a quello in cui essa è stata venduta nel paese esportatore, il valore in dogana non può essere determinato sulla base del precitato art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1224/80. Infatti, tale disposizione riporta esattamente la formulazione dell'art. 1 dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT (GU 1980, L 71, pag. 107), e la Comunità ha assunto l'obbligo di garantire la conformità della sua normativa sul valore in dogana con le norme di tale accordo. Orbene, il comitato tecnico della valutazione in dogana, istituito in applicazione dell'art. 18 di tale accordo, ha ritenuto, con nota esplicativa del marzo 1982, che l'art. 1 dell'accordo stesso non possa ricevere applicazione qualora la totalità delle merci consegnate abbia subito un danno prima del suo transito in dogana. Alla luce di quanto sopra, converrebbe seguire le modalità indicate all'art. 2, n. 2, o all'art. 2, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1224/80.
punto 10
Occorre osservare che, in forza dell'art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1224/80, il valore in dogana delle merci importate dev'essere determinato a norma dell'art. 3 ogni volta che sono soddisfatte le condizioni in esso contemplate.
punto 11
L'art. 3, n. 1, del summenzionato regolamento del Consiglio n. 1224/80 recita: « Il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all'art. 8 (...)» e a condizione che l'operazione di cui trattasi non corrisponda ad una delle quattro situazioni descritte alle lett. da a) a d) della stessa disposizione.
punto 12
È innanzitutto chiaro, alla luce della formulazione dell'ordinanza di rinvio e della questione pregiudiziale, che l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1224/80 non va esclusa, nella causa principale, per uno dei quattro motivi tassativamente elencati alle lett. da a) a d) della stessa disposizione.
punto 13
Risulta poi dall'allegato II del succitato accordo relativo all'attuazione dell'art. VII del GATT che le note esplicative del comitato tecnico della valutazione in dogana hanno un valore puramente consultivo, e la Commissione non ha provato che l'art. 1 di tale accordo abbia formato oggetto di un'interpretazione uniforme, conforme alla nota esplicativa del marzo 1982 che è peraltro posteriore all'importazione litigiosa nella causa principale. Gli argomenti addotti dalla Commissione per escludere l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del precitato regolamento del Consiglio n. 1224/80 non possono quindi essere accolti. Occorre pertanto definire la portata di tale disposizione.
punto 14
A questo proposito, va ricordato che ai sensi del suo sesto considerando, il regolamento del Consiglio n. 1224/80 mira ad instaurare un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi.
punto 15
Occorre inoltre constatare che la nozione di « prezzo effettivamente pagato o da pagare » ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80 è stata precisata dal precitato art. 4 del regolamento della Commissione 11 giugno 1980 n. 1495, a norma del quale: « quando merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità rappresentano una frazione di un quantitativo superiore delle stesse merci vendute nel quadro di un'unica transazione, il prezzo pagato o da pagare ai fini dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80 è il prezzo rapportato al prezzo globale nella stessa proporzione in cui la quantità dichiarata è rapportata alla quantità totale ».
punto 16
Da tali elementi interpretativi risulta che il prezzo effettivamente pagato o da pagare che serve a determinare il valore di transazione di cui all'art. 3, n. 1, del precitato regolamento del Consiglio n. 1224/80, è un dato che deve eventualmente formare oggetto di rettifiche qualora tale operazione sia necessaria per evitare di determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio.
punto 17
A norma del succitato art. 4 del regolamento della Commissione n. 1495/80, una rettifica del genere dev'essere operata qualora il prezzo pagato o da pagare si riferisca ad un quantitativo di merci acquistate superiore al quantitativo dichiarato.
punto 18
Occorre ammettere, per gli stessi motivi, che, nel caso in cui la merce da valutare, esente da vizi all'atto dell'acquisto, sia stata danneggiata prima della sua immissione in libera pratica, il prezzo effettivamente pagato o da pagare deve formare oggetto di una riduzione proporzionale al danno subito. Tale è d'altronde la soluzione espressamente adottata dal regolamento della Commissione n. 1580/81, entrato in vigore il 16 giugno 1981, successivamente all'importazione che forma oggetto della causa principale.
punto 19
Di conseguenza, la questione sollevata dal Bundesfinanzhof va risolta dichiarando che l'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1224/80 deve essere interpretato nel senso che qualora una merce, acquistata esente da vizi, sia stata danneggiata prima della sua immissione in libera pratica, il prezzo effettivamente pagato o da pagare, che serve a determinare il valore di transazione, deve formare oggetto di una riduzione proporzionale al danno subito.

SENTENZA › Sulle spese

punto 20
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni scritte alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione), pronunciandosi sulle questioni sollevate dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 7 maggio 1985, dichiara: L'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1224/80 dev'essere interpretato nel senso che qualora una merce, acquistata esente da vizi, sia stata danneggiata prima dell'immissione in libera pratica, il prezzo effettivamente pagato o da pagare, che serve a determinare il valore di transazione, deve formare oggetto di una riduzione proporzionale al danno subito.

Firme

Everling Galmot Moitinho de Almeida Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 giugno 1986. Il cancelliere P. Heim Il presidente della terza sezione U. Everling

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