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Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 26/08/1975 (Rv. 377112 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - EFFETTI - ESCLUSIONE DELLA MORA DEL DEBITORE - CONDIZIONI - PROMESSA VERBALE O SCRITTA DI ADEMPIMENTO - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE (OFFERTA NON FORMALE PRIMA DEL GIUDIZIO NON ESEGUITO NEPPURE IN PARTE; RICHIESTA DI UNA RIDUZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO SENZA OFFERTA DI GARANZIE).*
Stato
decisa il 1975-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377112-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - EFFETTI - ESCLUSIONE DELLA MORA DEL DEBITORE - CONDIZIONI - PROMESSA VERBALE O SCRITTA DI ADEMPIMENTO - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE (OFFERTA NON FORMALE PRIMA DEL GIUDIZIO NON ESEGUITO NEPPURE IN PARTE; RICHIESTA DI UNA RIDUZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO SENZA OFFERTA DI GARANZIE).*

L'offerta non formale di adempimento, pur non conducendo, come quella formale, alla liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio, vale, tuttavia, ai sensi dell'art 1220 cod civ, ad escludere la mora del debitore e a preservare lo stesso dalla responsabilita per il ritardo. Peraltro, perche l'offerta non formale produca la anzidetta conseguenza, e necessario che essa sia reale ed effettiva, e cioe abbia i caratteri della serieta, della tempestivita e della completezza, e che non ricorra, da parte del creditore, un legittimo motivo di rifiuto. Perche l'offerta sia seria, non e sufficiente una qualunque promessa, verbale o scritta, occorrendo che essa sia accompagnata da una concreta manifestazione di volonta, idonea a dimostrare la prontezza nell'adempiere la propria obbligazione. (nella specie, era rimasto accertato che l'offerta non formale, effettuata prima dell'instaurazione del giudizio, non era stata eseguita neppure in parte, ed era stata vanificata, nel corso del giudizio di primo grado, mediante la richiesta di una riduzione dell'indennizzo ad una somma inferiore a quella in precedenza promessa, e senza l'offerta di alcuna garanzia). (V 1354/64, mass n 301927).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)