Sez. 2, Sentenza n. 6024 del 29/05/1993 (Rv. 482572 - 01)
Negozi giuridici - Fiduciari | "Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
Negozi giuridici - Fiduciari
Il "pactum fiduciae", con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da quest'ultimo designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta "ad substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 cod. civ. prescrive la stessa forma del contratto definitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 627, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)