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Sez. 2, Sentenza n. 6024 del 29/05/1993 (Rv. 482572 - 01)

Negozi giuridici - Fiduciari | "Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
Stato
decisa il 1993-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482572-01

Negozi giuridici - Fiduciari

Il "pactum fiduciae", con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da quest'ultimo designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta "ad substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 cod. civ. prescrive la stessa forma del contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 627, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)