diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1169 del 05/07/1967 Ud. (dep. 27/11/1967) Rv. 106103 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - PROSCIOGLIMENTO DA QUESTO ULTIMO CON FORMULE NON ESCLUDENTI LA SUSSISTENZA DEL FATTO STORICO - PERMANENZA DEGLI EFFETTI DELLA CONNESSIONE - PERSEGUIBILITA D'UFFICIO DEL PRIMO REATO - CASI IN CUI LA CONNESSIONE CESSA DI AVERE EFFETTO.*
Stato
decisa il 1967-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106103-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - PROSCIOGLIMENTO DA QUESTO ULTIMO CON FORMULE NON ESCLUDENTI LA SUSSISTENZA DEL FATTO STORICO - PERMANENZA DEGLI EFFETTI DELLA CONNESSIONE - PERSEGUIBILITA D'UFFICIO DEL PRIMO REATO - CASI IN CUI LA CONNESSIONE CESSA DI AVERE EFFETTO.*

L'effetto attrattivo del reato perseguibile di ufficio(Atti osceni)su quello perseguibile a querela, non cessa nel caso che, rispetto al reato attraente, venga riconosciuta una causa estintiva, in quanto questa non esclude la sussistenza del fatto storico che ha dato origine alla connessione. Questa, infatti, costituisce non una condizione di punibilita, bensi di procedibilita e non va esclusa se non nella sola ipotesi in cui venga giudizialmente accertata la insussistenza o la non commissione del fatto in cui si sarebbe concretato il delitto perseguibile di ufficio. (Conf 103564, anno 1967; 102943, 100101, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 com. 3 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)