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Sez. 2, Sentenza n. 671 del 05/02/1982 (Rv. 418438 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITÀ - IN GENERE - VIZI DEGLI ATTI PRECEDENTI I CONTRATTI DELLA P.A. - ANNULLABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - PRESCRIZIONE - CODICE CIVILE ABROGATO DEL 1865 - ART. 1300 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418438-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITÀ - IN GENERE - VIZI DEGLI ATTI PRECEDENTI I CONTRATTI DELLA P.A. - ANNULLABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - PRESCRIZIONE - CODICE CIVILE ABROGATO DEL 1865 - ART. 1300 - APPLICABILITÀ.*

I vizi riguardanti gli Atti amministrativi che precedono i contratti della pubblica amministrazione (nella specie: carenza delle sottoscrizioni delle deliberazioni degli organi collegiali comunali volte ad autorizzare la stipulazione di un contratto) non danno luogo a nullità sibbene ad annullabilità, la quale, nel vigore dello abrogato codice civile del 1865 era soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 1300, giacché il suddetto articolo, con l'espressione "Azione di nullità" faceva riferimento alla attuale figura dell'annullabilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. Abrog. art. 300

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)