diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1357 del 18/02/1985 (Rv. 439421 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - CURATELA - CURATORE E CURATORE SPECIALE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INVALIDITÀ - INFLUENZA NELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL CURATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439421-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - CURATELA - CURATORE E CURATORE SPECIALE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INVALIDITÀ - INFLUENZA NELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL CURATORE - ESCLUSIONE.*

Nella controversia promossa nei confronti del curatore speciale del minore, nominato ai sensi dell'art. 320 ultimo comma cod. civ., con riguardo a contratto che il primo abbia stipulato in nome e per conto del secondo, l'eventuale Invalidità dell'autorizzazione richiesta per detta stipulazione (nella specie, sotto il profilo che competeva al tribunale e non al giudice tutelare, trattandosi di negozio di straordinaria amministrazione) può essere fatta valere come ragione di annullabilità (relativa) dell'atto, ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 322 e 377 cod. civ., ma non incide sulla rappresentanza processuale del curatore medesimo, e, pertanto, non è invocabile come causa di nullità del giudizio. (V 3539/76, mass n 382291).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 322, Cod. Civ. art. 377, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)