Sez. 2, Sentenza n. 11768 del 23/01/2003 Ud. (dep. 12/03/2003) Rv. 225204 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Richiesta dell'imputato di rito abbreviato condizionato - Requisito della novità della prova posta a fondamento della richiesta - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di richiesta di rito abbreviato condizionato, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dell'art. 438, comma 5 cod. proc. pen., laddove prevede che la prova richiesta ad integrazione debba possedere il requisito della novità, in quanto tale carattere non comprime il diritto costituzionale al contraddittorio: è infatti una libera disponibilità dell'imputato scegliere il giudizio abbreviato con formazione contratta della prova, anziché il rito ordinario, ove il principio è pienamente ottemperato con la celebrazione del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 3, Costituzione art. 111 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)