Sez. 3, Sentenza n. 10227 del 24/01/2013 Ud. (dep. 05/03/2013) Rv. 254422 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato - Notifica con consegna di copia al difensore - Condizioni - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
La disposizione di cui all'articolo 161, comma quarto, cod. proc. pen., che prevede la consegna degli atti al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente per la consegna dell'atto al difensore l'accertamento dell'ufficiale giudiziario che l'imputato era stato sfrattato dal luogo ove aveva dichiarato domicilio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)