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Sez. 3, Sentenza n. 2794 del 09/09/1999 Cc. (dep. 28/09/1999) Rv. 214521 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Sanzioni sostitutive - Espulsione dal territorio dello Stato - Applicazione della misura a soggetto sfornito di documenti validi per l'espatrio - Violazione dell'art. 14 della l. 6 marzo 1998, n. 40 - Sussistenza - Inclusione di tale misura nell'accordo delle parti in sede di patteggiamento - Annullamento della sentenza - Necessità - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214521-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Viola l'art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40 il giudice che disponga la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero privo di passaporto e di altro documento valido per l'espatrio, giacché l'art. 12 della citata legge dispone che la misura può essere adottata quando non ricorrano le cause ostative indicate nell'art. 12, comma primo, dello stesso testo, fra le quali è espressamente indicata l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione, perché occorre procedere all'acquisizione di documenti per il viaggio. In ipotesi siffatte, ove tale sanzione sostitutiva sia stata recepita nell'accordo delle parti in sede di applicazione della pena su richiesta parti, e quindi nella sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., la decisione deve essere annullata, venendo meno l'accordo delle parti su un parametro essenziale dell'intervenuto patteggiamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 12, Legge 06/03/1998 num. 40 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)