Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 08/05/1968 (Rv. 333049 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE IL CORTILE - COSTRUZIONE DI UN BALLATOIO PENSILE - ILLEGITTIMITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE IL CORTILE - COSTRUZIONE DI UN BALLATOIO PENSILE - ILLEGITTIMITA.*
L'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione non puo ledere il diritto subiettivo degli altri condomini, onde legittimamente, in Sede di denunzia di nuova opera il giudice ordina la rimozione di un ballatoio pensile con relativi scalini costruito da un condomino nello spazio aereo di un atrio-cortile dello stabile comune, se da tale opera derivi una sensibile diminuzione di aria e di luce ad altri condomini.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)