Sez. 2, Sentenza n. 20485 del 06/10/2011 (Rv. 619286 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto di pagamento dei compensi agli ausiliari - Comunicazione del cancelliere al beneficiario e alle parti incompleta nei suoi elementi essenziali - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di spese di giustizia, la comunicazione al beneficiario e alle parti, a cura del cancelliere, del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari emesso dal magistrato che procede, è diretta a portare a conoscenza delle stesse il contenuto del provvedimento del magistrato con la conseguenza che, ove detta comunicazione sia incompleta nei suoi elementi essenziali (nella specie per mancanza dell'indicazione del compenso liquidato), non decorre il termine di decadenza di venti giorni per l'opposizione, previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)