Sez. 1 - , Ordinanza n. 31182 del 03/12/2018 (Rv. 651890 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI | Proprietà industriale - Consulenza tecnica d'ufficio - Decorso dei termini per il deposito dei documenti - Produzione di nuovi documenti davanti al ctu - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI
In tema di consulenza tecnica d'ufficio in materia di proprietà industriale, l'art. 121, comma 5, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale) consente al consulente tecnico d'ufficio di ricevere nuovi documenti ancora non prodotti in causa per favorire l'efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga alla disciplina generale dettata per il deposito dei documenti sia in primo grado che in appello. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che aveva ammesso la produzione di nuovi documenti nel corso di una consulenza tecnica disposta dal medesimo giudice).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)