Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15076 del 15/07/2020 (Rv. 658660 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del 2011 da parte di società di persone – Estensione degli effetti ai soci - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di imposte sui redditi, gli effetti della definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del 2011, conv., con. modif., in l. n. 111 del 2011, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvarlersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)