diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1035 del 09/12/1997 Ud. (dep. 27/01/1998) Rv. 209510 - 01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Art. 96 D.P.R. n. 361 del 1957 - Figure criminose previste - Loro natura - Soggetto attivo - Limiti temporali della condotta.
Stato
decisa il 1997-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209510-01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI

L'art. 96 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 prevede una pluralità di autonome fattispecie criminose, che intendono tutelare l'interesse pubblico al regolare svolgimento delle elezioni e preservare l'elettore da indebite interferenze sulla sua libertà di scelta tra le varie liste o i vari candidati e costituiscono altrettanti reati di pericolo, allorché le condotte del candidato o di chi agisce in suo vantaggio siano dirette a uno o più soggetti determinati che non aderiscano all'illecita proposta e che, pertanto, assumono la veste di persone offese (mentre concorrono qualora aderiscano alla promessa o all'offerta ovvero accettino danaro o altra utilità). Soggetto attivo di tali reati è il candidato o chi agisca in suo vantaggio, il quale intenda ottenere la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura o il voto elettorale o l'astensione. Tali attività, che devono necessariamente svolgersi a ridosso dell'elezione, impongono la definizione di un ambito temporale entro il quale si configura l'aggressione alla libertà della scelta elettorale, ambito che va ragionevolmente contenuto tra la data in cui risulti comunque proposta la candidatura e quella dell'elezione.

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)