Sez. 1, Sentenza n. 1502 del 06/02/1993 (Rv. 480778 - 01)
Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Affidamento preadottivo - Procedimento - Revoca | Elementi rilevanti - Revoca - Provvedimento - Impugnazione - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Affidamento preadottivo - Procedimento - Revoca
Il procedimento con cui il tribunale per i minorenni, revoca, a norma degli artt. 10, 23 e 24 della legge 4 maggio 1983 n. 184, il decreto di affidamento di minore, tanto temporaneo quanto preadottivo, è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., afferendo al diritto del minore di crescere in un ambiente materialmente e moralmente sano. Tale provvedimento deve essere informato alla esclusiva tutela del detto interesse del minore, cioè della sua salute psichico-fisica, svolgendo una penetrante indagine sulla idoneità mostrata in concreto dai coniugi affidatari nell'allevarlo ed educarlo, nonché sulla necessità di esporlo ai rischi sempre connessi ad un mutamento improvviso di ambiente e di rapporti personali (nel caso di specie la Corte, nel formulare il principio sopra esposto, ha cassato il decreto della Corte di Appello confermativo della decisione del Tribunale per i minorenni che aveva rimosso la U.S.L. dalla tutela sul minore valutando esclusivamente il comportamento di detto organo, al quale veniva addebitato di aver omesso di informare il Tribunale sui precedenti di tossicodipendente di uno dei coniugi affidatari).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 23, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)