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Sez. 3 - , Sentenza n. 23784 del 02/10/2018 Ud. (dep. 29/05/2019) Rv. 275975 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Atti utilizzabili per la decisione – Indagini disposte dal pubblico ministero successivamente all’ammissione al rito speciale - Utilizzabilità degli esiti depositati – Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275975-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, una volta adottato il provvedimento di ammissione al rito speciale, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione, ulteriore rispetto a quello già contenuto in tale momento nel fascicolo del pubblico ministero e da questo depositato, secondo la previsione di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., nella cancelleria del giudice all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, è solo quello acquisito nel contraddittorio delle parti a seguito di integrazione probatoria. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato nel quale si era utilizzato, per la decisione, materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero dopo l'ammissione al rito e depositato nel corso del giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)