diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5953 del 30/04/1996 Ud. (dep. 12/06/1996) Rv. 205114 - 01

Competenza - Separazione di processi - In genere | Mancata audizione delle parti - Nullità - Esclusione - Impugnabilità del provvedimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205114-01

Competenza - Separazione di processi - In genere

La separazione dei processi prevista dall'art. 19 cod. proc. pen. attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che nell'interesse superiore della giustizia, previa audizione delle parti, può adottare tale provvedimento, onde consentire la rapida definizione delle posizioni di alcuni imputati (per esempio detenuti). Tuttavia, poiché per l'ordinanza che dispone la separazione dei processi non è prevista alcuna sanzione di nullità nel caso di mancata audizione delle parti, la sua impugnazione non può ritenersi consentita, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 19, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)