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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 257 del 1976

Decisione
decisa il 1976-12-09, depositata il 1976-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:257
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8622

  • Decisioni della corte costituzionale
  • Omissione materiale nella sentenza n. 219 del 1976
  • Ordinanza di correzione. (norme integrative, art. 21).
Leggi la massima
A correzione dell'omissione materiale incorsa nella sent. n. 219 del 1976, al n. 6 della motivazione in diritto, dopo le parole "non essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare in modo uniforme situazioni tra loro diverse né", sono da aggiungere le parole "avendo l'obbligo di estendere".

Parametri

  • art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di omissione materiale contenuta nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976. Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza. Ravvisata la necessità di ovviare ad un'omissione materiale incorsa nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976. Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che al n. 6 della motivazione in diritto, dopo le parole "non essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare in modo uniforme situazioni tra loro diverse, né" siano aggiunte le parole "avendo l'obbligo di estendere". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze