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Sez. 2 - , Sentenza n. 2132 del 27/01/2017 (Rv. 642486 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Prova testimoniale ammessa - Rinunzia della parte intimante - Diritto della controparte, contumace al momento della rinunzia e costituitasi successivamente ad essa, di richiederne l'assunzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642486-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE

La parte rimasta contumace, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi, non può, ove la controparte, precedentemente alla sua tardiva costituzione, abbia rinunciato all’audizione dei testimoni e tale rinuncia sia stata, seppur implicitamente, autorizzata dal giudice istruttore, successivamente chiedere l'assunzione della prova, non avendo fatto esplicita e tempestiva dichiarazione di dissenso a detta rinuncia, ex art. 245, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)