Sez. 2 - , Sentenza n. 2132 del 27/01/2017 (Rv. 642486 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Prova testimoniale ammessa - Rinunzia della parte intimante - Diritto della controparte, contumace al momento della rinunzia e costituitasi successivamente ad essa, di richiederne l'assunzione - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
La parte rimasta contumace, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi, non può, ove la controparte, precedentemente alla sua tardiva costituzione, abbia rinunciato all’audizione dei testimoni e tale rinuncia sia stata, seppur implicitamente, autorizzata dal giudice istruttore, successivamente chiedere l'assunzione della prova, non avendo fatto esplicita e tempestiva dichiarazione di dissenso a detta rinuncia, ex art. 245, comma 2, c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)