diritto.io

Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni generali sulla pubblicitĂ  dei diritti immobiliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;
Visto l'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. I libri fondiari, conservati in vigore in forza dell'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sono regolati dalla legge generale 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95, nel nuovo testo allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della giustizia e degli affari di culto. La detta legge si applichera' anche nei territori annessi con il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

2. Sono inoltre conservati in vigore nei territori annessi tutte le altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari, in quanto compatibili col presente decreto e col nuovo testo della legge 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95.

3. Nei comuni in cui mancano i libri fondiari rimane temporaneamente in vigore, fino alla istituzione o ricostituzione dei libri stessi, il sistema di archiviazione ora esistente.

Art. 2

1. A modificazione di quanto e' disposto dal Codice civile italiano, il diritto di proprieta' e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario.

2. Parimenti non hanno effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione.

3. I diritti e gli obblighi iscritti nei libri fondiari non si estinguono con la confusione fino a che non siano cancellati.

Art. 3

1. Chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprieta' o un altro diritto reale su beni immobili non puo' farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario, se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredita' o di legato rilasciato dalla competente autorita' giudiziaria, a sensi delle norme contenute nel seguente titolo.

2. Nessun diritto puo' essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredita' o di legato, la proprieta' o altro diritto reale su beni immobili, se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto, in conformita' del comma precedente.

Art. 5

1. Chi pretende di avere acquistato la proprieta' o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, puo' ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso.

2. Chi pretende di avere conseguito per prescrizione la liberazione di un immobile o di un altro diritto reale da un vincolo iscritto nel libro fondiario puo' ottenerne la cancellazione sulla base di una sentenza passata in giudicato, che riconosca l'estinzione del vincolo.

3. Restano pero' salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente alla iscrizione o cancellazione, o all'annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'iscrizione o la cancellazione.

Art. 6

1. Se lo stesso immobile e' stato successivamente alienato a piu' persone, ne acquista la proprieta' chi prima ha domandato l'iscrizione nel libro fondiario.

2. Agli effetti dell'esercizio dell'azione di rivendicazione della proprieta' o di altri diritti reali, colui al cui nome sia iscritto un diritto nel libro fondiario, si presume, fino a prova contraria, titolare del diritto stesso di fronte a chiunque opponga un diritto non iscritto.

Art. 7

1. L'opponibilita' ai terzi delle cause di invalidita' o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, e' regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.

2. Non sono percio' applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto e' disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa.

Art. 8

1. Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilita' del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile e' regolata dalle norme de codice civile.

2. Si applicano altresi' le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti.

Art. 9

1. Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.

2. In questo caso resta salva la responsabilita' del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa e' libera da oneri o da diritti altrui.

Art. 11

1. Coloro che, in virtu' delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

2. Sono inoltre obbligati, con la responsabilita' indicata nel comma precedente:

  1. a) il curatore dell'eredita' giacente e il curatore nominato ai sensi dell'articolo 508 del codice civile a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 644 del codice civile;

  2. b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui e' chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'articolo 420 del codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopraindicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;

  3. c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

  4. d) gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del codice civile, l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, a chiedere l'annotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;

  5. e) il commissario governativo a societa' cooperative nominato ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile e il liquidatore sostituto nominato ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;

  6. f) l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'articolo 1 che sia nominato ai sensi dell'articolo 592 del codice di procedura civile, a far annotare il decreto del giudice della esecuzione che lo ha nominato;

  7. g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato a sensi dell'articolo 2417 del codice civile a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'articolo 1.

3. Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario.

Art. 12

1. Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprieta' o di altri diritti reali su beni immobili, ferme pero' le disposizioni dell'articolo 1465 del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto e' disposto dall'articolo II del presente decreto e dall'articolo 20, lettere g) ed h), limitatamente, per detta lettera h), ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione, della legge generale sui libri fondiari, nonche' gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

2. Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni.

Titolo II. Disposizioni sul rilascio del certificato di ereditĂ  e di legato.

Art. 13

1. Chiunque vanti diritti ereditari puo', mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si e' aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualita' di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore.67

2. Se la successione si e' aperta fuori dei territori indicati nell'art. 1, il certificato di eredita' deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo, dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi.67

3. Ove nell'eredita' siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato e' obbligatoria.67

4. Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredita' e di legato le disposizioni dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Art. 13-bis

1. Se il chiamato ha accettato l'eredita', il certificato di cui all'articolo precedente puo' essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse.

Art. 14

1. Se la domanda e' proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.

2. Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.

3. Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere.