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Sez. 2, Sentenza n. 381 del 18/02/1963 (Rv. 260507 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - MANCATA ANNOTAZIONE DEL CANCELLIERE - EFFETTI - PROVA 'ALIUNDÈ.*
Stato
decisa il 1963-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260507-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - MANCATA ANNOTAZIONE DEL CANCELLIERE - EFFETTI - PROVA 'ALIUNDÈ.*

Il difetto di un previo accertamento della restituzione del fascicolo di parte (accertamento che dovrebbe, a norma dell'art 77 ultima parte disp attuaz cod proc civ, risultare da annotazione del cancelliere), non puo tradursi in prova dell'inosservanza dei termini stabiliti dall'art 111 disp attuaz citate per tale restituzione, poiche la mancata annotazione dello stesso e una irregolarita imputabile al cancelliere, onde da siffatta omissione, non si puo, senz'altro dedurre la tardivita di detta restituzione, non essendo da escludere che essa sia stata effettuata tempestivamente pur mancando l'annotazione ad hoc del cancelliere. (V 613-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)