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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 262 Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero; mandati d'arresto del giudice istruttore

1. Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura, il giudice istruttore deve sentire il pubblico ministero. Il pretore provvede d'ufficio informandone il procuratore del Re.

2. Il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero puo', nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, emettere provvisoriamente mandato d'arresto, e lo converte quando occorre in mandato di cattura, sentito il pubblico ministero.

Art. 263 Impugnabilita' delle ordinanze del giudice

1. Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.

2. Se il giudice non accoglie la richiesta, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza puo' essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.

3. Se l'ordinanza e' emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi, la sezione istruttoria.

4. Contro l'ordinanza, emessa ai sensi del comma precedente dal giudice istruttore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; avverso l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dalla sezione istruttoria puo' proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore generale.

Art. 263-bis Impugnazione dell'imputato avverso provvedimento di emissione di ordine o mandato di cattura

1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione per violazione di legge contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto emesso in qualsiasi stato e grado del procedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

Art. 264 Requisiti formali dei mandati

1. Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:

  1. 1) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se e' possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;

  2. 2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;

  3. 3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.

2. I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la sommaria enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinato la emissione.

3. Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato.

4. Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.

5. Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi d'urgenza lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.

Art. 265 Nullita' dei mandati

1. Il mandato e' nullo:

  1. 1° se vi e' incertezza assoluta circa l'Autorita' che lo ha emesso, se non e' in alcun modo determinata la persona dell'imputato, ovvero se vi e' incertezza assoluta circa il luogo o il tempo in cui l'imputato deve compatire;

  2. 2° se manca la data o la sottoscrizione del magistrato che lo ha emesso.

2. Nondimeno la nullita' e' sanata quando in conseguenza di un mandato nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui e' prescritto o autorizzato il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si e' presentato all'Autorita' davanti alla quale doveva comparire.

3. L'irregolarita' del mandato che non produce nullita', non esime gli ufficiali od agenti incaricati dell'esecuzione o della notificazione dall'adempimento del loro dovere, quando e' possibile.

Art. 266 Esecuzione dei mandati

1. Il mandato di comparizione e' notificato all'imputato.

2. I mandati d'accompagnamento, d'arresto e di cattura, quando non devono essere notificati all'imputato gia' detenuto per altra causa, sono eseguiti dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica, i quali consegnano all'imputato copia del mandato e compilano un sommario processo verbale dell'esecuzione. Se non trovano l'imputato, dopo aver esaurito le ricerche opportune, compilano il processo verbale, esponendo le indagini fatte. Il processo verbale e' in ogni caso trasmesso all'Autorita' che ha emesso il mandato.

Art. 267 Limitazioni di tempo per l'esecuzione dei mandati

1. Senza permesso scritto dell'Autorita' che ha emesso il mandato o l'ordine ovvero del giudice istruttore o del pretore del luogo in cui deve essere eseguito, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica non possono, per eseguirlo, introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole.

2. Se peraltro si deve eseguire un mandato o un ordine di cattura o d'arresto e vi e' fondato motivo di sospettare che l'imputato voglia sottrarsi all'esecuzione o che il ritardo possa cagionare gravi difficolta' per l'esecuzione o che vada disperso in tutto od in parte il corpo del reato, l'esecuzione puo' avvenire nei luoghi predetti incondizionatamente anche di notte.

Art. 268 Latitanza

1. E' latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, d'arresto o di carcerazione.

2. La qualita' di latitante permane fino a che sia pronunciata sentenza di proscioglimento o sia revocato il mandato o l'ordine di cattura, ovvero sia estinto il reato per il quale fu emesso il predetto ordine o mandato o sia estinta la pena per l'esecuzione della quale fu emesso l'ordine di carcerazione.

3. Quando alla latitanza sono attribuiti determinati effetti giuridici, questi si verificano anche se essa riguarda un procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti medesimi debbono verificarsi.

4. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.

Sezione III. Della custodia preventiva

Art. 269 Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore

1. Durante la istruzione e dopo lo interrogatorio il giudice istruttore o il pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.

2. Se la scarcerazione e' ordinata per mancanza di sufficienti indizi ma rimangono motivi di sospetto, puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'art. 282.

Art. 270 Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero

1. Quando la cattura e' stata ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni prevedute dalla prima parte dell'articolo precedente.

2. Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinarie la scarcerazione richiesta dall'imputato oppure ritiene che si debba applicare la disposizione del capoverso dell'articolo precedente, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.25

Art. 271 Decorrenza della custodia preventiva

1. La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato.

2. Se l'imputato e' detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura; ma se l'imputato e' condannato per il reato in relazione al quale era detenuto al momento della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura, la decorrenza della custodia preventiva rispetto al nuovo reato, agli effetti dell'articolo seguente e dell'art. 137 del codice penale, si inizia dal giorno nel quale e' cessata la espiazione della pena per quel reato.

3. Se l'imputato e' detenuto per esecuzione di pena, la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorre dal giorno in cui e' cessata la espiazione della pena.

4. La comunicazione di un ordine di carcerazione per esecuzione di pena a persona che si trova in istato di custodia preventiva per un altro reato sospende il corso di questa per tutta la durata della pena.

5. Agli effetti dell'art. 137 del codice penale l'intera custodia preventiva sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa e' stata inflitta per un reato diverso da quello al quale consegni la custodia preventiva o in un distinto procedimento, purche' il reato stesso non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.

Art. 272 Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva

1. Quando si procede con istruzione formale l'imputato deve essere scarcerato, qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e la custodia preventiva abbia oltrepassato:

  1. 1) nei casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nei massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

  2. 2) nei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena dalla reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore o alla sezione istruttoria perche' si proceda con istruzione formale.25

3. Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non e' stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

4. Con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'art. 282.

5. Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

6. I termini stabiliti in questo articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato sia sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica.

Art. 272-bis Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni

1. La scarcerazione puo' essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.

2. Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato.

3. Nell'istruzione, se l'ordinanza e' emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria.

4. Contro le ordinanze emesse in grado di appello dal giudice istruttore e contro quelle emesse dalla sezione istruttoria in primo grado o in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione.

5. Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, puo' essere subito proposto ricorso per cassazione.

6. La disposizione dei capoverso precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a tempo indeterminato o se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio e dalla pronuncia della sentenza.

7. L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.

Art. 273 Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio

1. Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal pretore o dal presidente del collegio che deve giudicare, secondo la rispettiva competenza, nei casi preveduti dall'articolo 254, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.5

Art. 274 Spese della custodia preventiva

1. Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il reato per il quale subi' la custodia preventiva, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento in carcere.

2. Se la custodia preventiva supera in durata la pena inflitta, sono detratte le spese relative alla maggior durata.

3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.

Art. 275 Divieto di scarcerazione dopo condanna a pena detentiva

1. Con la sentenza di condanna a pena detentiva anche se soggetta ad impugnazione non puo' essere ordinata la scarcerazione dell'imputato detenuto. Quando pero' si tratta di pena che il giudice dichiara completamente scontata per effetto della custodia preventiva, l'imputato e' immediatamente scarcerato.

Art. 276 Condizioni generali per la liberazione di detenuti

1. Non puo' essere disposta la liberazione di una persona detenuta, se la detenzione deve continuare per un altro reato o se la persona stessa deve essere consegnata ad un'altra Autorita'.

2. Chi si trova detenuto per disposizione dell'Autorita' giudiziaria non puo' essere liberato senza ordine scritto, sottoscritto e munito del sigillo d'ufficio, emesso dal pubblico ministero o dal pretore secondo la rispettiva competenza.

Sezione IV. Della libertà provvisoria

Art. 277 Casi nei quali la liberta' provvisoria e' ammessa o vietata

1. All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva puo' essere conceduta la liberta' provvisoria.

2. La liberta' provvisoria non e' ammessa nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Art. 277-bis Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la liberta' provvisoria nei casi di concorso di causa estintiva della pena

1. Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, puo', in deroga agli articoli 253 e 259, con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, revocare l'ordine o il mandato di cattura e concedere la liberta' provvisoria, se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione della pena e tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.

Art. 278 Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria

1. La liberta' provvisoria puo' essere conceduta a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio.

Art. 279 Competenza relativa alla liberta' provvisoria

1. Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di liberta' provvisoria il pretore che procede alla istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di liberta' provvisoria proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.

2. I provvedimenti concernenti la liberta' provvisoria sono dati con ordinanza eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.

3. Sulla domanda di liberta' provvisoria proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza.