Sez. 1, Sentenza n. 214 del 28/01/1972 (Rv. 356008 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONCESSIONE - IN GENERE - BENI IMPIEGATI NELLA CONCESSIONE - DIRITTO DEL CONCESSIONARIO - SOGGEZIONE ALLA RESPONSABILITA PATRIMONIALE - IMPIGNORABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - ESECUZIONE FORZATA - LEGITTIMAZIONE DEI SOLI CREDITORI IPOTECARI.*
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONCESSIONE - IN GENERE - BENI IMPIEGATI NELLA CONCESSIONE - DIRITTO DEL CONCESSIONARIO - SOGGEZIONE ALLA RESPONSABILITA PATRIMONIALE - IMPIGNORABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - ESECUZIONE FORZATA - LEGITTIMAZIONE DEI SOLI CREDITORI IPOTECARI.*
Se la legislazione mineraria da un lato, tende, ad assicurare la regolarita e la continuita delle operazioni di utilizzazione dei giacimenti minerari; da un altro lato, pero, non sottrae ai diritti dei creditori i beni impiegati nella concessione dell'imprenditore minerario e lo stesso diritto del concessionario, che restano soggetti al principio generale della responsabilita patrimoniale. L'art 30 del RD 29 luglio 1927, n 1443 non contiene, neppure implicitamente, un'affermazione di impignorabilita del diritto del concessionario della miniera, ma limita ai creditori ipotecari la legittimazione dei soggetti abilitati a promuovere il giudizio di espropriazione, il quale resta disciplinato sostanzialmente dalle norme comuni.*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1927 num. 1443 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)