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Sez. 6 - , Sentenza n. 1863 del 23/09/2020 Ud. (dep. 18/01/2021) Rv. 280962 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Successione di leggi nel tempo - Corruzione propria - Corruzione per l’esercizio della funzione – Legge n. 190 del 2012 - Continuità normativa – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280962-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE

In tema di corruzione, è corretta la riqualificazione giudica del fatto, originariamente contestato come corruzione propria, in quello di corruzione per l'esercizio della funzione, lì dove l'accordo corruttivo si sia formato prima dell'entrata in vigore del novellato art.318 cod. pen., senza che, nella prolungata consumazione del reato, in parte ricadente dopo la predetta modifica normativa, siano stati posti in essere atti contrari ai doveri d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che non viola il principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza la riqualificazione del reato di corruzione propria nel reato di corruzione per l'esercizio della funzione, in quanto il fatto materiale contestato non è mutato, né si è determinata alcuna lesione del diritto al contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 318, Legge 06/11/2012 num. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)