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Sez. 3 - , Ordinanza n. 8981 del 30/03/2023 (Rv. 667232 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Liquidazione delle spese giudiziali - Erronea applicazione del principio di soccombenza - Configurabilità dell’errore percettivo - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità con gli ordinari mezzi di gravame - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667232-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di liquidazione delle spese processuali, l'applicazione del principio di soccombenza postula l'apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva

applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione.

Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)