Sez. U, Sentenza n. 10999 del 06/11/1993 (Rv. 484205 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Azione di mero accertamento negativo del debito di imposta - Sperimentazione in via soltanto preventiva - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria
L'azione di mero accertamento negativo del debito di imposta (nella specie, dell'obbligo di versamento I.V.A. disposto dall'art. 6, n. 2 della legge 29 dicembre 1990 n. 405), che esorbita dall'ambito della giurisdizione del giudice ordinario - cui è, quindi, preclusa anche la possibilità di rendere provvedimenti urgenti, ex art. 700 cod. proc. civ. - per rientrare in quella delle commissioni tributarie, (abilitate, ex art. 47 della legge 31 dicembre 1992, n. 546, sulla riforma del processo tributario, alla sospensione in via di urgenza dell'esecuzione dell'atto impugnato) ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è, tuttavia, assolutamente improponibile, con la conseguenza del difetto assoluto di giurisdizione in ordine ad essa, ove non si ricolleghi ad un atto impositivo dell'amministrazione finanziaria e venga sperimentata in via soltanto preventiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 405 art. 6, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)